società finanziarie – contenuto dell’oggetto sociale


 

Trib. Milano, giur. edittale

 

 

I controlli effettuati in sede di omologazione hanno messo in evidenza un certo disorientamento degli operatori nella formulazione dell'oggetto sociale, determinato dal radicale intervento operato dal legislatore col nuovo testo unico del credito (D.Lgs. 0109.1993, n. 385).

 

Si ritiene quindi opportuno sintetizzare l'orientamento del Tribunale, anche a chiarimento delle ultime massime, emesse nel settembre 1994.

 

L'attivita` finanziaria (richiamata nell'art. 106, D.Lgs. 0109.1993, n. 385 e indicata in dettaglio nel D.M. 06.07.1994 emesso in attuazione del disposto del comma 4 di questo articolo) può  essere svolta nei confronti del pubblico soltanto dagli intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e 107, D.Lgs. 0109.1993, n. 385.

 

Tutte le altre societa` possono svolgere attivita` finanziaria, ma non nei confronti del pubblico, e ciò  sia che questa attivita` venga indicata nell'oggetto sociale come esclusiva oppure come prevalente o non prevalente.

 

Il riferimento ad attivita` esclusiva o prevalente per le societa` prive dei requisiti di cui agli artt. 106 e 107, D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, rileva infatti solo in relazione alla possibilita` di iscrizione nella sezione speciale dell'elenco generale di cui all'art. 113, D.Lgs. 0109.1993, n. 385.

 

In assenza di espressi divieti di legge, si reputa che tali societa` possano costituirsi o procedere anche in forma di societa` di persone, nonostante il richiamo all'omologazione contenuto nell'art. 2, D.M. 06.07.1994, emesso in attuazione degli artt. 106, 113 e 155, D.Lgs. 0109.1993, n. 385.

 

I maggiori problemi sorgono nei casi in cui l'attivita` finanziaria viene inserita nell'oggetto sociale con clausole, piu` o meno espresse, che indicano la sua strumentalita` rispetto al raggiungimento dell'oggetto sociale stesso.

 

Per evitare equivoci e per impedire l'introduzione surrettizia di attivita` vietata, viene reputato illegittimo il riferimento, anche solo strumentale, all'esercizio dell'attivita` finanziaria rivolta nei confronti dei terzi, e quindi del pubblico.

 

Si rileva che questa limitazione non e` di ostacolo al rilascio di garanzie a favore di persone che vengono in contatto con la societa` perche` simili attivita` devono essere considerate meramente esecutive del mandato conferito agli amministratori di gestire al meglio l'attivita` sociale.